Art. 25.
(Congedo e spese di viaggio).

      1. Al personale di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno.
      2. Durante il congedo ordinario è corrisposta al personale di cui al comma 1 l'indennità di servizio di cui all'articolo 24.
      3. Al personale di cui al comma 1 spetta il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti sostenute per sé e, qualora il servizio sia di durata superiore a otto mesi, anche per i familiari a carico. La misura e le modalità del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri.

 

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